Il lavoro in solitario e il valore del dispositivo uomo a terra

Il lavoro in solitario e il valore del dispositivo uomo a terra

Non è così facile definire il concetto di lavoro in solitario in maniera precisa, tenendo conto del fatto che la legislazione del nostro Paese non si è espressa in modo adeguato. È importante, però, mettere in evidenza il valore del dispositivo uomo a terra. Lo facciamo assieme all’azienda SINE specializzata in sicurezza sul lavoro a Udine.

È soprattutto nei Paesi del Nord America che il tema del lavoro isolato, o in solitario, viene affrontato con più attenzione e in maniera meticolosa. Non a caso, quasi tutta la bibliografia sul tema è disponibile in lingua inglese. Si parla di lavoro in solitudine quando la persona non si può attendere la visita di un altro lavoratore e non può essere sentita o vista da altri. Se è vero che il D. Lgs. n. 81 del 2008 fa cenno in più punti ai lavori a rischio per i quali si considera necessaria la presenza di non meno di due lavoratori, è altrettanto vero che manca una sezione dedicata a questo argomento.

Gli obblighi indicati dal Testo Unico sulla Sicurezza

L’articolo 66 del Testo Unico sulla Sicurezza fa riferimento ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento: viene precisato, in particolare, che se ci sono dubbi a proposito della pericolosità dell’atmosfera, è necessario che i lavoratori siano vigilati per la durata complessiva del lavoro, legati con una cintura di sicurezza e, se necessario, dotati di dispositivi di protezione. Il punto 3 dell’allegato IV, invece, parla di spazi confinati, precisando che i lavoratori devono essere assistiti da un altro soggetto presente in corrispondenza dell’apertura di accesso all’esterno. Ancora, l’articolo 113 parla delle scale, riferendo che mentre vengono eseguiti i lavori sulla scala è necessario che venga esercitata una vigilanza costante della scala da terra.

Il DM 388 del 2013

Occorre menzionare poi il comma 5 dell’articolo 2 del DM 388 del 2013, in base al quale nelle unità produttive o nelle aziende in cui ci sono lavoratori che operano in luoghi isolati diversi dall’unità produttive o dalla sede aziendale, essi hanno diritto a ricevere dal datore di lavoro non solo il pacchetto di medicazione, ma anche un mezzo di comunicazione che consenta loro di raccordarsi con l’azienda in modo che il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale possa essere attivato nel più breve tempo possibile. In sintesi, però, il panorama normativo appare alquanto lacunoso, e il datore di lavoro è tenuto a valutare ogni rischio che sia potenzialmente presente in azienda, incluso – dunque – il lavoro in solitudine.

Il dispositivo uomo a terra

La legge impone l’obbligo, in specifiche circostanza, di dispositivo uomo a terra per i lavoratori isolati. Si tratta di un presidio di sicurezza da cui non si può prescindere per adeguarsi alle prescrizioni del D. Lgs. n. 81 del 2009, secondo il quale i datori di lavoro sono tenuti a mettere a punto tutte le misure di sicurezza che occorrono per proteggere la salute dei dipendenti. Uno di tali dispositivi, pertanto, dovrebbe essere fornito in dotazione a quei lavoratori che, a causa delle loro mansioni, si ritrovano a lavorare isolati, e dunque senza la presenza di colleghi.

La condizione del lavoro isolato

Nella disposizione di legge viene precisata la fattispecie di mansioni, e nel novero degli obblighi viene segnalato proprio il sistema uomo a terra. Questo dispositivo ha lo scopo di lanciare un allarme per segnalare che c’è una persona in uno stato di potenziale pericolo e in una condizione di difficoltà e che non riesce a chiedere aiuto da sola. È quel che può accadere, appunto, per un lavoratore isolato, che in una situazione di pericolo non può essere visto da nessuno.